Da un anno a questa parte non si fa che parlare del bonus 110%. Tutti gli italiani ci si sono buttati a capofitto, per approfittare degli sgravi fiscali a copertura appunto del 110% delle spese. Ma che cos’è di preciso?
Il Superbonus (o bonus 110%) è l’agevolazione fiscale disciplinata dal decreto Rilancio che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientrano anche alcuni lavori strutturali pensati per il rispetto ambientale e il progresso tecnologico ed energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Quali interventi rientrano nel superbonus 110%?
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Oltre a questo genere di interventi trainanti, rientrano nel bonus 110 anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Questo bonus è rivolto a: condomini; persone fisiche, che possiedono o detengono l’immobile da ristrutturare; Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; onlus, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e associazioni/società sportive dilettantistiche per interventi sugli spogliatoi. I soggetti IRES sono ammessi soltanto se partecipano alle spese per interventi trainanti sulle parti comuni in edifici condominiali.
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