Con la conversione in Legge n. 142/2022 del Decreto Legge n. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile (Smart Working) da soggetti rientranti per legge nella categoria dei cosiddetti lavoratori fragili.
Gli italiani si sono confrontati con questa modalità lavorativa scoprendone i vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori. Per questo, terminata la fase acuta dell’emergenza, si è venuto a creare un caos normativo e la necessità di regolamentare alcuni aspetti del lavoro agile anche ai fini di contenimento del contagio. Una situazione che ha costretto il Governo ad intervenire e che si è prorogata fino ad aprile 2022 quando è entrato in vigore il Decreto Riaperture.
Cerchiamo di ricostruire le tappe principali di questa vicenda con particolare riguardo alla proroga dello smart working per i lavoratori fragili.
Decreto Riaperture e lavoratori fragili
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Riaperture (1 aprile 2022) erano previste per i lavoratori fragili una serie di agevolazioni che permettevano loro di continuare in modalità agile; l’equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero per i dipendenti pubblici e privati con disabilità grave; la possibilità di seguire corsi di aggiornamento da lavoro.
Con la comunicazione del rientro in ufficio tutte queste agevolazioni sono venute meno. Tuttavia, in nome dell’obbligo costituzionale di tutela della salute del lavoratore, è stata riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di concedere ai lavoratori fragili la possibilità di continuare a lavorare in smart working, ma senza le agevolazioni previste.
Attraverso una serie di interventi, tuttavia, si era riusciti a prorogare questa situazione agevolata fino al 31 agosto 2022.
In pratica fino al 31 agosto è stata prorogata la possibilità di ricorrere al cosiddetto smart working semplificato. Una modalità caratterizzata dalla scelta unilaterale da parte del datore di lavoro di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi tra le parti, in deroga al tradizionale modello del lavoro agile che prevede, invece, l’accordo tra datore e lavoratore.
Con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis cosa è successo?
Smart working lavoratori fragili: Decreto Aiuti-bis e le ultime novità
Con il decreto da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato prorogato dal 22 settembre al 31 dicembre 2022 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che di quello privato, ma ad una condizione. Questa consiste nel fatto che il lavoro svolto in smart working sia compatibile con le mansioni, ossia la mansione ricoperta consenta di applicare lo smart working su decisione unilaterale del datore di lavoro.
Questo significa che la proroga della tutela viene meno per chi, data mansione, non può svolgere in modalità agile il proprio lavoro.
Chi, in una condizione di fragilità, si trova a svolgere mansioni che non consentono la possibilità di lavorare da remoto può:
- richiedere lo spostamento ad una mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento;
- richiedere lo svolgimento di attività di formazione professionale da remoto.
Lavoratori fragili: chi sono?
Giunti a questo punto, non resta che chiarire chi sono i lavoratori rientranti nella categoria dei fragili. Per legge, ai fini del riconoscimento della condizione di lavoratore fragile occorre essere in possesso:
– di un certificato rilasciato da una commissione medica che attesti una disabilità con connotazione di gravità ex articolo 3, comma 3, L. n. 104/92);
– di una certificazione attestante una condizione di rischio legata a immunodepressione o a patologie oncologiche o allo svolgimento di terapie salvavita.
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