Imprenditori falliti o debitori sottoposti a liquidazione del patrimonio hanno la possibilità di accedere a una procedura di esdebitazione finalizzata a un accordo con i creditori rispetto ai debiti ancora in essere: gli esperti Credit Group Italia forniscono alcune delucidazioni al riguardo.
Milano, febbraio 2023 – L’articolo 142 della Legge Fallimentare stabilisce che il fallito (persona fisica) possa beneficiare della liberazione dai debiti residui ancora non soddisfatti al termine della procedura di fallimento. La legge n°3 del 27 gennaio 2012, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha esteso anche a privati cittadini in qualità di consumatori la possibilità di rinegoziare i debiti avviando un piano di ristrutturazione, da sottoporre ai creditori in tribunale attraverso intermediari incaricati della gestione della crisi.
Possono assumere il ruolo di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche avvocati iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. L’intervento di avvocati e consulenti, come quelli che fanno parte del team di Credit Group Italia, società di riferimento nel settore della gestione e del recupero del credito accreditata presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, è di base più che consigliabile fin dalle fasi preliminari di una procedura di esdebitazione, al fine di valutarne nel concreto i requisiti di fattibilità e le possibilità di successo. È sempre il legale incaricato che si occuperà dell’istanza di avvio della pratica e delle necessità documentali e burocratiche connesse.
L’accordo legale, se approvato, consente al debitore di ottenere la sospensione delle procedure esecutive in atto e/o imminenti nei suoi confronti nonché di avvalersi di una soluzione di compromesso sull’importo totale del debito e sui tempi per risanarlo, al fine di riabilitare la propria situazione economico-finanziaria. Il creditore avrà a sua volta nuove garanzie legali di rientro, in tutto o in parte in base all’accordo, dell’insoluto.
L’accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito può prevedere e includere:
- la liquidazione del patrimonio del debitore;
- la cessione di crediti futuri;
- l’intervento di uno o più garanti a sostegno e copertura della proposta sottoposta al creditore.
Per considerare raggiunto l’accordo è necessario che questo sia approvato dai creditori in misura tale da coprire almeno il 60% dell’importo dei debiti totali ancora in essere.