Torniamo a parlare di aspettativa non retribuita. Avevamo già affrontato l’argomento nell’articolo Aspettativa non Retribuita per Altro Lavoro, ma lo riprendiamo all’indomani dell’approvazione in Camera dei Deputati lo scorso 6 giugno, del DL n. 44/2023 (cd Decreto PA), che ha modificato la previgente disciplina.
Il Decreto, tra l’altro, ha introdotto anche nuove regole in materia concorsuale, stabilendo la cancellazione della prova orale per i profili non apicali, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo.
Vediamo, però, adesso quali sono le novità per quanto riguarda l’aspettativa non retribuita.
La Disciplina dell’Aspettativa nell’Ordinamento Italiano
In via generale definiamo aspettativa, altrimenti nota come congedo lavorativo, un periodo di assenza giustificata dal lavoro, senza che venga compromesso il rapporto contrattuale in essere. Essa può essere disciplinata dalla legge (e in questo caso il datore di lavoro è obbligato a concederla) oppure dai CCNL con concessione della stessa per i casi previsti.
Aspettativa Retribuita e Non
Una delle domande più frequenti in merito riguarda la retribuzione. Durante il periodo di aspettativa, la retribuzione è prevista?
Anche in questo caso bisogna fare riferimento a quanto disposto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Aspettativa Retribuita
Stando a quanto disposto dalla legge, l’aspettativa è retribuita in almeno tre casi:
- Assistenza familiari con handicap gravi certificati da una commissione medica della ASL (congedo straordinario concesso fino a due anni);
- Volontariato, ma solo se prestato presso associazioni tra quelle dell’Agenzia di protezione civile e usufruibile fino a 30 giorni consecutivi e 90 giorni all’anno o 30 giorni consecutivi e 30 all’anno per attività formative;
- Dottorato di ricerca, per cui l’aspettativa è retribuita se il richiedente è un dipendente pubblico.
Aspettativa Non Retribuita
La L. n. 53/2000, invece, fissa tutti i casi per cui l’aspettativa non dà luogo a retribuzione:
- Gravi motivi familiari (morte o assistenza di un familiare, disagio personale del lavoratore);
- Motivi personali;
- Formazione;
- Ricongiungimento con il coniuge all’estero;
- Cariche pubbliche elettive;
- Avvio di un’impresa o un’attività professionale.
Aspettativa Non Retribuita: le novità
Veniamo ora al tema centrale di questo articolo, ossia le novità introdotte dal Decreto PA in materia di aspettativa non retribuita. In particolare, l’intervento sulla precedente disciplina coinvolge i dipendenti pubblici, ai quali viene ora riconosciuto un periodo di aspettativa fino a 36 mesi (rinnovabile una sola volta), a fronte dei 12 precedenti.
Durante tutto questo periodo, ricordiamo, il richiedente non riceve alcun compenso, né alcuna forma di retribuzione e non è previsto alcun computo dell’anzianità di servizio.
Un periodo così prolungato consente ai dipendenti pubblici di avviare attività professionali o imprenditoriali, nonché di frequentare un corso di formazione.
Come abbiamo avuto modo di chiarire nell’articolo citato all’inizio, in generale è vietato a chi richiede l’aspettativa stipulare un secondo contratto di lavoro (ma solo se assunto full time. Se part-time, invece, può stipularlo, a patto che non violi il divieto di non concorrenza).
Unica deroga riguarda solo i dipendenti pubblici, come abbiamo già occasione di specificare qui.
Come Richiedere l’Aspettativa
L’aspettativa va richiesta sia nei casi in cui non è prevista la retribuzione che in quelli ove essa spetta. A cambiare è solo il soggetto a cui presentare la richiesta. Nel primo caso esso è il datore di lavoro; nell’altro è l’Inps, che provvederà a versare direttamente la retribuzione spettante per tutta la durata del periodo di congedo.
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