COS’È IL L’APRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato di primo livello, anche detto o contratto di apprendistato “duale” o “apprendistato per qualifica o diploma professionale” , è un contratto rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo, sino al compimento dei 25 anni.
A differenza delle altre due tipologie di contratto di apprendistato, professionalizzante ha la finalità del conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, ovvero l’apprendistato per:
- l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale (leFP);
- l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- conseguire l’ammissione all’esame di Stato.
- l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
A livello normativo sono gli articoli 42 e 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 a disciplinare l’apprendistato di primo livello. Si precisa, poi, che la regolamentazione dell’apprendistato di primo livello è comunque rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato è
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Chi può farlo
Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge a coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti in possesso del titolo di studio richiesto per l’attivazione del contratto di apprendistato.
In buona sostanza, per poter accedere al periodo di formazione scuola/impresa, il ragazzo deve aver terminato il ciclo di studi precedente. In particolare, per attivare le diverse tipologie di percorso possibili con il contratto di apprendistato duale:
- per accedere al contratto di apprendistato per il diploma professionale (quarto anno in seguito alla qualifica triennale): qualifica professionale;
- per accedere al contratto di apprendistato per il diploma di istruzione professionale conseguito al termine del corso annuale per l’esame di stato (CAPES): diploma del quarto anno di istruzione e formazione professionale;
- per accedere contratto di apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma di istruzione secondaria superiore (maturità): diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma di terza media)
- per accedere all’apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore: diploma professionale di tecnico o diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o, infine, certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione.
Requisiti dei datori di lavoro
Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato il datore di lavoro deve possedere le seguenti capacità:
- tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
- strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento della formazione.
Quando può essere stipulato il contratto
Il contratto di apprendistato può essere stipulato in tre momenti:
- in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il
rispetto dell’orario minimo ordinamentale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. - prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all’avvio del percorso formativo;
Come funziona l’apprendistato di primo livello
L’apprendistato di primo livello è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Per il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado viene messo in pratica un percorso formativo “duale” che si realizza, al contempo, presso:
- un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna”;
- l’impresa che eroga la “formazione interna”.
Vediamo come funziona la formazione dell’apprendista, nel dettaglio.
Formazione esterna
Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, che si esplica attraverso un’offerta formativa erogata da enti accreditati alla Regione per la formazione continua. Questa formazione esterna non può superare i seguenti limiti orari:
- per l’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore: per il II anno massimo il 70% delle ore, per il III, IV e V anno, massimo il 65%;
- per l’apprendistato per la qualifica IeFP: per il I e II anno non più del 60%dell’orario annuale dei percorsi, per il III anno non più del 50%;
- per l’apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore: il 50% dell’orario annuale.
- per l’apprendistato per il diploma leFP: per il IV anno non più del 50%;
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Restano valide le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Formazione interna
Viceversa, la formazione interna è ovviamente pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Il TUTOR
Nei percorsi di apprendistato di primo livello il DM 12 ottobre 2015 sottolinea l’importanza della funzione tutoriale, finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa.
Si tratta in sostanza, dell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e del monitoraggio del suo corretto svolgimento.
In particolare, ci sono due tipi di tutor:
- aziendale: può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna. Poi, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. In collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
- formativo: assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
Tali figure sono individuate nel piano formativo individuale (PFI), rispettivamente, dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro. Entrambe garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista, secondo questo modulo. Infine, garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Quanto dura l’apprendistato di primo livello?
La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può mai essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente.
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 226 del 2005
Può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale,
nei seguenti casi:
- se al termine dei percorsi formativi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
- quando l’apprendista ha concluso positivamente i percorsi formativi per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali e specialistiche. Vale per quelle utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 226 del 2005
Stipendio apprendistato di primo livello
La retribuzione dell’apprendista è definita dal CCNL specifico e può essere:
- stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.
- fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto;
Tutele apprendistato primo livello
In conformità alle disposizioni del DM 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore, in quanto effettua, tramite un’esperienza diretta di lavoro, un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione forma iva e, in parte, presso l’impresa. Dalla duplice condizione di studente e lavoratore ne conviene che riceverà per lo svolgimento dell’attività lavorativa, la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro.
Previste anche tutte le tutele delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria. Ovvero:
- assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
- INAIL – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
L’assicurazione copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere ed a carico del datore di lavoro nel periodo in formazione interna svolto presso l’impresa ed a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.
In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.
In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza in quanto studente, secondo le regole dell’istituzione formativa, qualora per le giornate di assenza avrebbe dovuto svolgere attività di formazione esterna. O ancora, come lavoratore, secondo le regole previste, ex lege e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna o ore di lavoro presso l’impresa.
Infine, durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa.
Sgravi per il datore di lavoro
Grazie al Decreto Milleproroghe convertito in Legge 2023 anche quest’anno i datori di lavoro delle piccole imprese fino a 9 dipendenti che scelgono il contratto di apprendistato di primo livello per le assunzioni di giovani possono beneficiare di uno sgravio del 100% sul pagamento dei contributi per i primi 3 anni di contratto. La decontribuzione totale è applicata per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.
Per gli anni successivi al terzo, è confermata l’aliquota contributiva del 10%. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo alla formazione.
Per tutte le informazioni su questa figura puoi vedere sul sito SCM Servizi che offre questo servizio nella provincia di Chieti oppure sul sito della Regione Abruzzo oppure qui ci sono maggiori informazioni sull’apprendistato in generale