Credit Group Italia: il recupero coattivo del credito

Conclusa senza successo la fase stragiudiziale di sollecito al pagamento, al creditore non ancora soddisfatto non resta che muoversi nella direzione di un recupero coattivo del credito. Credit Group Italia, società specializzata nel recupero del credito, spiega come il provvedimento interverrà sui beni del debitore, presenti e futuri, in base all’articolo 2740 del Codice Civile.

Milano, aprile 2023 – Il processo legale del recupero coattivo del credito viene avviato quando sono stati esauriti tutti gli sforzi stragiudiziali per ottenere il pagamento, seguendo un iter preciso, come spiegano gli esperti di Credit Group Italia, società di riferimento per la gestione e il recupero del credito accreditata presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano.

L’iter giudiziale per arrivare a un’esecuzione forzata all’indirizzo del debitore e ad un pignoramento dei beni nella misura stabilita dal giudice vede in primo luogo il creditore ottenere un titolo esecutivo che dimostri incontrovertibilmente il suo diritto alla riscossione. Il credito vantato deve infatti essere certo e quantificabile. È un titolo esecutivo una sentenza di condanna al pagamento emessa nei confronti della parte debitrice, così come una cambiale o un assegno scoperto. 

Il titolo esecutivo deve essere poi necessariamente notificato al debitore. Contemporaneamente o in un secondo tempo al debitore sarà notificato anche un atto di precetto. Il precetto ha lo scopo di intimare formalmente al pagamento a partire da 10 giorni dopo la ricezione dell’atto. È bene ricordare che il precetto non può sostituirsi al titolo esecutivo, ma solo accompagnarne o seguirne la notifica. 

La notifica del titolo esecutivo risulta indispensabile al buon esito del recupero coattivo del credito e consente di contrastare l’eventuale opposizione legale del creditore. L’atto di precetto decade dopo 90 giorni dalla notifica al debitore. In questo caso può essere necessario notificarne un secondo. 

Al precetto ignorato dal debitore seguirà la notifica dell’atto di pignoramento – che intimerà di rinunciare a qualsiasi tentativo di sottrarre ai creditori la disponibilità dei propri beni – e quindi il pignoramento vero e proprio. Il pignoramento può intervenire su beni immobili (abitazioni, fabbricati e terreni), beni mobili (contanti, veicoli, oggetti di proprietà), beni disponibili presso terzi (conti correnti, stipendio, pensione). 

A tutela della persona del debitore sono stabiliti alcuni limiti rispetto al pignoramento di beni di prima necessità e rispetto alle quote di stipendio e pensione che il provvedimento può imporre di trattenere. Rivolgendosi a consulenti e società specializzate il creditore ha la possibilità di procedere, nel rispetto delle norme in materia, ad indagini accurate sulla posizione patrimoniale e finanziaria del debitore, ottenendo informazioni sui beni effettivamente pignorabili e impostando di conseguenza un’efficace azione di recupero.