DVR Documento di Valutazione dei Rischi Studio Tecnico Bastianelli

DVR Documento di Valutazione dei Rischi

DVR Documento di Valutazione dei Rischi Studio Tecnico Bastianelli è il documento che in riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, racchiude tutti i rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, tale documento è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Ma che cos’è e come si redige un documento di valutazione dei rischi

Cos’è il DVR e chi lo redige

Il DVR è il documento che analizza e individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e quindi occorre analizzare, valutare e cercare di prevenire tutte le situazioni di pericolo per i lavoratori.

Di fatto si può dire che il DVR sia la fotografia fatta in quel momento sull’azienda per sapere tutto quello che occorre o è stato fatto in materia di sicurezza e per prevenire gli infortuni dei propri dipendenti.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

Una volta eseguita la valutazione dei rischi, viene attuato un piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Altre figure nel DVR Documento di Valutazione dei Rischi

Ma chi redige il DVR? Colui che ha l’obbligo di compilare il DVR è il Datore di Lavoro: tale compito non può essere delegato ma può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata, inoltre insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure che sono implicate nella redazione del DVR, ovvero:

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, tale figura è esterna all’azienda;

3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione, in quanto rappresenta i lavoratori ed è stato eletto da questi ultimi;

DVR a cosa serve e come funziona

Il DVR serve a valutare le probabilità di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare il danno che ne può derivare e le misure di prevenzione e protezione da attuare. Il DVR deve contenere:

· anagrafica aziendale;

· organigramma aziendale: anagrafica delle figure professionali presenti nel DVR;

· descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;

· identificazione delle mansioni;

· valutazione dei rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici, esposizione e gravità del danno;

· programma delle misure di prevenzione e protezione, eventuali procedure da adottare per migliorare la sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei DPI da utilizzare;

· interventi migliorativi necessari per aumentare la sicurezza.

DVR Documento di Valutazione dei Rischi sul Lavoro

DVR Documento di Valutazione dei Rischi: quando è obbligatorio

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

– entro 90 giorni per una nuova attività

– nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta in cui avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

·        processo produttivo

·        organizzazione del lavoro

·        nuovi macchinari

·        nuove mansioni

·        scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte (Datore di Lavoro – RSPP – Medico del Lavoro – RLS), viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

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Documento di Valutazione dei Rischi: quando è obbligatorio

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

– entro 90 giorni per una nuova attività

– nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta in cui avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

·        processo produttivo

·        organizzazione del lavoro

·        nuovi macchinari

·        nuove mansioni

·        scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte (Datore di Lavoro – RSPP – Medico del Lavoro – RLS), viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

Mancata redazione del Documento della Valutazione dei Rischi

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:

– ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;

– sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;

– modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

Consulenza e supporto nella compilazione del DVR: a chi rivolgersi

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