Ricevere un pagamento in assegno e scoprire al momento dell’incasso che si tratta di un titolo senza provvista è una spiacevole eventualità che può tuttavia essere affrontata e superata seguendo un preciso iter di recupero crediti: Credit Group Italia spiega come muoversi.
Milano, aprile 2024 – Ricevere un pagamento in assegno e scoprire al momento dell’incasso che si tratta di un titolo senza provvista è una spiacevole eventualità che può tuttavia essere affrontata e superata seguendo un preciso iter di recupero crediti, come spiegano gli esperti di Credit Group Italia, società di riferimento nel settore della gestione e del recupero del credito.
Il primo passo, appurato di avere ricevuto un assegno scoperto, è contattare tempestivamente chi lo ha emesso, anche tramite la banca, per chiedere spiegazioni e sollecitare una soluzione rapida della questione.
Fallito questo tentativo, sarà necessario protestare l’assegno scoperto, avviando quindi un iter legale sanzionatorio mirato a ottenere il prima possibile quanto atteso. Essenziale è agire immediatamente: il protesto di un assegno può essere richiesto entro 8 giorni dall’emissione del titolo per gli assegni su piazza, entro 15 giorni per gli assegni fuori piazza. Se la controparte si risolve a pagare entro gli stessi termini, il protesto può essere interrotto e annullato. In alternativa, il debitore può ripiegare su un pagamento tardivo, entro 60 giorni dalla data di emissione dell’assegno a vuoto. Verserà in questo caso una penale del 10% del valore facciale del titolo, da sommare agli interessi relativi al tardato pagamento.
Emettere un assegno a vuoto può comportare una sanzione tra i 516 e i 6.197 euro e l’iscrizione del cattivo pagatore alla Centrale di Allarme Interbancaria. Al protesto, se non si ottiene quanto sperato, può seguire un atto di precetto, da inviare alla controparte per raccomandata a/r entro 6 mesi dall’emissione dell’assegno. In questa fase può essere particolarmente utile il supporto di un consulente legale specializzato. Il precetto richiama il debitore a pagare quanto dovuto entro 10 giorni.
Passati 6 mesi dall’emissione dell’assegno a vuoto, è comunque possibile per il creditore procedere per via giudiziale, avanzando richiesta di decreto ingiuntivo in tribunale. Sia precetto che decreto ingiuntivo interrompono i termini di prescrizione del debito. Il recupero crediti potrebbe assumere, a conclusione di una causa ordinaria, la forma di un pignoramento dei beni del debitore. Se il debitore dovesse risultare nullatenente, è possibile attendere, interrompendo periodicamente i termini della prescrizione, un’evoluzione della sua situazione finanziaria. Un debitore è sempre tenuto infatti a rispondere delle obbligazioni prese con tutti i propri beni presenti e futuri (articolo 2740 del Codice Civile).